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VOTATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 NOVEMBRE 2002
ART. 1 - COSTITUZIONE
ART. 2 - SEDE
ART. 3 - DURATA E FINALITA'
ART. 4 - ADESIONI
ART. 5 - TIPOLOGIA DEI SOCI E MODALITA'DI AMMISSIONE
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA Di SOCIO
ART. 7 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 9 - L'ASSEMBLEA
ART. 10 -ASSEMBLEA ORDINARIA
ART. 11 -ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 12 - ELEZIONI
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 14 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 17 - DIVIETO Di CUMULO E GRATUITA'DELLE CARICHE
ART. 18 - REGOLAMENTO
ART. 19 -NORMA GENERALE
ART. 20 - ONLUS
ART. 21 - SCIOGLIMENTO
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 23 - NORMA TRANSITORIA
ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita l'associazione Sportiva "Gruppo Sportivo Amici del Tram de Opcina Onlus", retta dalle disposizioni di cui al presente Statuto.
ART. 2 - SEDE
L'associazione ha sede in Trieste, via Pitacco 14.
ART. 3 - DURATA E FINALITA'
L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile.
E' apolitica, apartitica e senza fini di lucro, avendo per scopi la pratica non professionale e la diffusione dell'attività sportiva in genere e dell'atletica leggera in particolare, in forma amatoriale, competitiva e non, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle connesse.
ART. 4 - ADESIONI
L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Amatori Sport Popolari (FIASP) e alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL). Nuove adesioni o eventuali recessioni dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 - TIPOLOGIA DEI SOCI E MODALITA' DI AMMISSIONE
Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono i fini. L'ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.
L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato.
I soci si dividono in soci ordinari e soci benemeriti.
I soci ordinari devono versare la quota associativa nella misura e nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ne sono esentati i soci ordinari di età inferiore ai quattordici anni.
Sono soci benemeriti quelli che abbiano contribuito a dare lustro allo Sport o al raggiungimento dei fini dell'associazione o acquisito meriti nei confronti della stessa. La qualifica di socio benemerito è attribuita dal Consiglio Direttivo.
Il socio benemerito è esentato dall'obbligo di versare la quota associativa e gode di tutti i diritti come i soci ordinari.
I soci accettano all'atto della loro ammissione all'associazione le norme del presente statuto e quelle della Federazione alla quale l'associazione viene affiliata e della quale accetta e applica lo statuto, i regolamenti e le direttive
I soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione dopo aver versato il saldo delle proprie quote annuali e degli altri contributi previsti, previa notifica delle proprie dimissioni al Consiglio Direttivo. In ogni caso non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.
Le quote sociali sono strettamente personali e pertanto non sono trasmissibili a terzi.
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
L'associato che non provvede nei tempi stabiliti al versamento della quota sociale, di eventuali contributi straordinari cui sia tenuto o di ogni altra somma da lui dovuta all'Associazione, sarà considerato moroso.
La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) decadenza a seguito di persistente morosità;
c) espulsione a seguito di comportamento illecito o gravemente pregiudizievole per l'associazione.
La decadenza o l'espulsione vengono decise dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Contro il provvedimento, il socio può adire al Collegio dei Probiviri.
Il socio che per qualsiasi causa cessi di far parte dell'Associazione non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio associativo e non ha alcun titolo al rimborso o al trasferimento delle quote versate.
ART. 7 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
La gestione amministrativa è divisa in esercizi sociali, che vanno dal primo dicembre al trenta novembre dell'anno successivo.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da attrezzature, strumenti, beni mobili e immobili.
I proventi sono costituiti da:
a) quote associative;
b) eventuali contribuzioni straordinarie;
c) sussidi e/o contributi da parte di enti nazionali e locali, nonché dalle Federazioni Sportive:
d) eventuali lasciti e donazioni;
e) ogni altro cespite legittimamente acquisito dall'Associazione.
E' fatto obbligo che i proventi siano destinati e impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
E' fatto altresì obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) il Vicepresidente;
e) il Collegio dei revisori dei conti;
f) il Collegio dei probiviri.
ART. 9 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea degli associati è costituita da tutti i soci, purchè maggiorenni alla data fissata per il suo svolgimento, e in regola con le quote associative.
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria oppure in seduta straordinaria, in prima e successivamente in seconda convocazione. La convocazione avviene a mezzo avviso inviato - oppure consegnato personalmente - a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Nell'avviso dovranno essere contenuti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà avere luogo anche nello stesso giorno, decorsa un'ora dalla prima.
Ogni socio esprime un voto.
I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altro associato con delega scritta; un socio non può rappresentare più di due associati oltre se stesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un socio indicato dall'Assemblea stessa.
Il Presidente dell'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario verbalizzante e, in caso di votazioni, due scrutatori.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice.
Le votazioni si effettuano per alzata di mano ad eccezione di quelle riguardanti persone che devono essere fatte a scrutinio segreto.
Il verbale dell'Assemblea dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori se nominati.
Le deliberazioni assunte dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA
L'assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del conto preventivo e consuntivo delle spese, ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta un quinto degli associati.
Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito:
a) al conto consuntivo e al bilancio preventivo;
b) ad eventuali contribuzioni straordinarie (anche a ratifica di decisioni prese in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo);
c) alle linee di indirizzo generale dell'Associazione;
ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, o su richiesta scritta e motivata di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso essa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e deve tenersi entro i 20 giorni successivi.
Spetta all'Assemblea straordinaria:
a) modificare il presente Statuto;
b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione
c) deliberare su qualsiasi altro argomento ritenuto opportuno, purché previsto dall'ordine del giorno.
Nell'Assemblea straordinaria convocata per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza anche in seconda convocazione di almeno tre quarti degli associati; per la validità della deliberazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.
ART. 12 - ELEZIONI
Gli organi elettivi dell'associazione sono costituiti dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, eletti, con votazione a scrutinio segreto, dai soci in regola con le quote associative e che abbiano raggiunto la maggior età.
Possono candidarsi a far parte di detti Organi tutti gli associati in regola con le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento ed aventi una anzianità sociale di almeno un anno.
Gli organi elettivi durano in carica due anni sociali e i loro componenti sono rieleggibili.
ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli spettanti all'Assemblea degli iscritti. E' composto da almeno sette membri.
Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione.
Il Presidente nomina tra i consiglieri un Tesoriere, un Segretario e può delegare uno o più membri per determinati incarichi anche temporanei. Il Consiglio Direttivo integra eventualmente il suo plenum ricorrendo alla lista dei primi non eletti e, in sua mancanza, mediante cooptazione di associati.
Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo determinano la decadenza dell'intero Consiglio e per conseguenza del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Rimane in carica solo il Presidente con l'esclusivo compito di provvedere - entro sessanta giorni - all'indizione delle nuove elezioni.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) decidere sulle ammissioni di nuovi soci;
b) redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
c) predisporre il Programma delle attività;
d) decidere l'ammontare del canone sociale e proporre altre eventuali contribuzioni;
e) decidere l'attribuzione delle onorificenze di cui all'art. 5;
f) redigere ed approvare il Regolamento, di cui all'art. 18 e le sue eventuali modifiche;
g) assumere qualunque iniziativa per la gestione e dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi membri.
E' validamente costituita colla presenza della metà più uno dei suoi membri.
Delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 14 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio, nonché la firma legale.
Gli effetti degli atti compiuti in nome e per conto dell'Associazione saranno riferiti alla stessa, a condizione che egli abbia agito secondo i limiti contenuti nelle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, in forza delle quali è tenuto ad agire.
Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, su delega dello stesso o in quanto egli sia impedito nello svolgimento delle sue funzioni.
La firma del Vice Presidente farà fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente
ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti fra gli associati e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.
Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, procede alla revisione dei conti e dei bilanci, e ne relaziona all'Assemblea annuale. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.
ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti fra gli associati e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.
Decide come arbitro su ogni controversia tra gli associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione.
Esercita la funzione disciplinare anche d'ufficio.
Ha il potere di irrogare, previa audizione delle parti interessate, le seguenti sanzioni:
a) il richiamo verbale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione;
Propone altresì al Consiglio Direttivo l'espulsione per gravi motivi.
ART. 17 - DIVIETO DI CUMULO E GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche di cui agli articoli del presente Statuto non sono cumulabili fra loro e sono gratuite.
ART. 18 - REGOLAMENTO
Il funzionamento interno dell'Associazione è disciplinato da apposito Regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. 19 - NORMA GENERALE
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
ART. 20 - ONLUS
L'Associazione si impegna ad usare in tutti i suoi atti e comunicazioni la denominazione "Onlus" (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).
ART. 21 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI
Lo Statuto testè richiamato stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive, che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, che la quota sociale non è trasmissibile e che in caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale.
ART. 23 - NORMA TRANSITORIA
Gli organi elettivi attualmente in essere, dureranno in carica fino alla loro naturale scadenza, computata a par primo comma dell'Art.11 del vecchio statuto in base al quale sono stati eletti. Avranno pertanto scadenza successivamente alla chiusura dell'anno sociale 2003. |
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